Codice civile
Art. 323 c.c. — Atti vietati ai genitori
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il genitore che esercita la responsabilità non può acquistare i beni o i diritti del minore, nemmeno all’asta o mediante un intermediario. Non può neppure divenire cessionario di un credito contro il figlio. Gli acquisti vietati sono annullabili su richiesta del figlio, dei suoi eredi o aventi causa.
Esempio pratico
Un genitore propone di comprare il terreno del figlio tramite un conoscente: l’interposizione non elimina il divieto.