Codice civile
Art. 33 c.c. — Registrazione delle persone giuridiche
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo è abrogato. Disciplinava il registro delle persone giuridiche e alcuni effetti della mancata registrazione; quel testo non è la fonte attuale degli adempimenti.
La registrazione delle persone giuridiche private è oggi disciplinata dal D.P.R. 361/2000 e, nei casi previsti, dal Codice del Terzo settore. La pubblicità resta importante per riconoscimento, rappresentanza e conoscibilità dei fatti dell’ente. L’abrogazione dell’articolo 33 non significa quindi abolizione dei registri. Quando altre norme del codice continuano a richiamare questo numero, occorre leggere il rinvio in coordinamento con il sistema attuale, senza importare automaticamente le conseguenze del testo storico.
Esempio pratico
Un fornitore vuole controllare chi può rappresentare una fondazione. Cerca le iscrizioni nel registro attualmente competente, non considera il vecchio articolo 33 come disciplina completa e vigente.
Note
Abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera d), D.P.R. 361/2000.