Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 34 c.c. — Registrazione di atti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato. Prevedeva l’iscrizione di modifiche statutarie, trasferimenti di sede, cambi di amministratori e altri eventi. Queste vicende continuano ad avere rilevanza, ma il procedimento e la pubblicità sono disciplinati dalle norme attuali.

Occorre consultare il D.P.R. 361/2000 o la disciplina speciale applicabile, compresa quella del Terzo settore. Non è corretto dedurre dall’abrogazione che la sostituzione del rappresentante possa restare senza alcun aggiornamento. Gli effetti verso i terzi richiedono anche il coordinamento con l’articolo 19 e con la normativa di registrazione. Per usare questa scheda in una ricerca, il numero storico va mantenuto, segnalando chiaramente l’assenza di un testo vigente autonomo.

Esempio pratico

La fondazione cambia il rappresentante legale. Deve seguire gli adempimenti attuali per aggiornare il registro; la scheda dell’articolo 34 serve a individuare il rinvio e a evitare l’uso del testo abrogato.

Note

Abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera d), D.P.R. 361/2000.

Articoli collegati