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Codice civile

Art. 46 c.c. — Sede delle persone giuridiche 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo III — Del domicilio e della residenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per le persone giuridiche gli effetti che la legge collega alla residenza o al domicilio si riferiscono alla sede. Il codice considera anche la sede effettiva quando è diversa da quella stabilita nell’atto o risultante dal registro.

In questi casi il terzo può considerare sede anche quella effettiva: l’ente non può sempre opporre il solo indirizzo formale. Serve però identificare il centro concretamente rilevante dell’organizzazione; non ogni deposito, ufficio periferico o luogo di una prestazione è una sede effettiva. Le notificazioni restano soggette alle regole processuali, comprese quelle sul destinatario della consegna e sulla prova delle circostanze. Sede e residenza fiscale dell’ente sono inoltre nozioni da coordinare, senza presumere che coincidano in qualsiasi materia.

Esempio pratico

Una società conserva nei registri una sede formale, mentre la direzione opera stabilmente altrove. Il terzo può invocare la sede effettiva nei presupposti dell’articolo 46; la validità della notifica richiede anche il rispetto delle norme processuali.

Giurisprudenza

  • Notifica alla sede effettiva e valore delle attestazioni

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 12577, Rv. 667782-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

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