Codice civile
Art. 379 c.c. — Gratuità della tutela
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La tutela è gratuita, ma il giudice può attribuire un'equa indennità considerando il patrimonio e le difficoltà di gestione. Può anche autorizzare collaboratori retribuiti, sentito il protutore e in presenza di particolari circostanze. Il tutore conserva la propria responsabilità.
Esempio pratico
La gestione di un patrimonio complesso richiede molto lavoro: il tutore domanda al giudice un'equa indennità, senza fissarsi autonomamente un compenso professionale.
Giurisprudenza
Rimedio contro la liquidazione dell'indennità
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 2129, 2025, Rv. 673563-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Fonte →Natura e criteri dell’equa indennità
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 22982, 2024 · Massima pubblicata in rassegna ufficiale — Rv non verificato
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice, stante il carattere gratuito e doveroso dell'ufficio, può riconoscere all'amministratore un'indennità, che non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell'equità, quale unico parametro fissato dall'art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato l'indennità all'amministratore, che, nonostante la non peculiare entità del patrimonio e la modesta durata dell'incarico, aveva ritardato nel depositare il rendiconto della gestione, così violando gli obblighi sullo stesso gravanti, impedendo la vigilanza da parte del giudice tutelare e rischiando di pregiudicare i diritti del beneficiario).
Fonte →Liquidazione dell'indennità e stabilità della decisione
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 5474, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il giudice può liquidare l'indennità per una parte dell'attività tutelare o per tutto l'incarico. Secondo il precedente, se la liquidazione fondata su fatti già accertati non è reclamata tempestivamente, il semplice trascorrere del tempo non permette di rimettere in discussione quella decisione.
Fonte →
Note
Distinti gratuità, equa indennità e compenso professionale. Rimedi descritti nei limiti dei precedenti selezionati, senza trasformare il gestore in ausiliario del giudice.