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Codice civile

Art. 38 c.c. — Obbligazioni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per i debiti assunti da chi rappresenta l’associazione non riconosciuta, il creditore può agire sul fondo comune. Rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

La responsabilità non si estende automaticamente a tutti gli iscritti. Per le obbligazioni negoziali bisogna individuare chi ha concretamente operato per l’ente; la sola appartenenza o una carica formale non sono sempre sufficienti. “Solidalmente” significa che, nei presupposti della responsabilità, il creditore può pretendere il pagamento integrale da uno dei soggetti obbligati. La giurisprudenza distingue inoltre i debiti contrattuali da quelli tributari, che nascono per legge e richiedono una valutazione specifica della gestione. È perciò essenziale documentare incarichi, firma dei contratti e periodo delle operazioni.

Esempio pratico

Il presidente stipula per l’associazione un contratto con un fornitore. Se il corrispettivo non viene pagato, il fornitore può far valere il credito sul fondo e, nei presupposti dell’articolo 38, contro chi ha agito per l’ente; non contro ogni socio per il solo fatto di esserlo.

Giurisprudenza

  • Responsabilità di chi ha concretamente agito

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 10490, Rv. 670881-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermatato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte).

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  • Responsabilità solidale e rapporti processuali distinti

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 4065, Rv. 670116-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).

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  • Garanzia personale e decadenza ex articolo 1957

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 27163, Rv. 676571-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).

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  • Obbligazioni tributarie: esclusione della decadenza civilistica

    Corte di cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 11593, Rv. 675026-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, sebbene inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale garantita sia un'obbligazione tributaria, applicandosi in tal caso - stante il legame di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale - la normativa di diritto tributario che è speciale, sia con riferimento all'attività di accertamento che a quella di riscossione.

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