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Codice civile

Art. 37 c.c. — Fondo comune 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Contributi degli associati e beni comprati con quei contributi formano il fondo comune. È il patrimonio destinato all’attività dell’associazione non riconosciuta, distinto dalle disponibilità personali degli iscritti.

Finché l’associazione dura, il singolo non può chiedere la divisione del fondo né pretendere una quota quando recede. L’iscrizione non funziona quindi come un investimento che dà sempre diritto a un rimborso patrimoniale in uscita. La norma non va confusa con la sorte di un distinto finanziamento o di un credito personale verso l’ente: se esiste, quel rapporto deve essere valutato sulla base del suo titolo. Il fondo comune è anche il patrimonio sul quale i terzi possono far valere le obbligazioni secondo l’articolo 38.

Esempio pratico

Un socio versa il contributo annuale e poi lascia l’associazione. Non può chiedere la restituzione di una percentuale del conto corrente solo perché era uno degli iscritti. Un eventuale prestito separato all’ente richiede invece un esame distinto.

Giurisprudenza

  • Fondo comune e responsabilità per fatto illecito

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 10213, 2001 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’associazione non riconosciuta può rispondere con il fondo comune del danno causato da persone inserite nella sua organizzazione. Il collegamento organico tra autore del fatto e attività dell’ente fonda la responsabilità dell’associazione, senza trasformare ogni associato in un debitore personale del risarcimento.

    Fonte →

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