Codice civile
Art. 386 c.c. — Approvazione del conto
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il conto è esaminato dai soggetti indicati e può essere approvato solo se non vi sono osservazioni, irregolarità o lacune. Se manca il conto o si impugna la decisione, interviene l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati. Per l'impugnazione dell'approvazione il precedente ufficiale selezionato indica il tribunale in sede contenziosa e una sentenza appellabile.
Esempio pratico
Il minore diventato maggiorenne contesta una voce del conto finale; la controversia segue il procedimento contenzioso applicabile, con partecipazione degli interessati.
Giurisprudenza
Contestazione del conto finale e sentenza appellabile
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 33523, 2025, Rv. 676456-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.
Fonte →
Note
Il precedente ufficiale 33523/2025 indica giudizio contenzioso davanti al tribunale collegiale e sentenza appellabile. Il divieto di ricorso diretto per cassazione contro quella sentenza non è un divieto assoluto per ogni successiva decisione.