Codice civile
Art. 385 c.c. — Conto finale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Alla cessazione delle funzioni il tutore deve consegnare subito i beni e presentare entro due mesi il conto finale al giudice tutelare. Il giudice può prorogare il termine del conto.
Esempio pratico
Sostituito nell'incarico, il tutore consegna immediatamente i beni al nuovo rappresentante e prepara il conto finale entro due mesi.
Giurisprudenza
Contestazione del conto finale e sentenza appellabile
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 33523, 2025, Rv. 676456-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.
Fonte →Conto della gestione e partecipazione del pubblico ministero
Corte di cassazione, sez. I civile, n. 35680, 2023, Rv. 669811-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il procedimento per il conto dell’amministratore di sostegno segue il richiamo alle regole della tutela, ma non è per questo una causa sullo stato o sulla capacità della persona. La rassegna riscontra che il pubblico ministero non deve parteciparvi in base al solo articolo 70, primo comma, numero 3, c.p.c.
Fonte →Conto finale del tutore provvisorio
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 9781, 1995 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il controllo conclusivo della gestione è necessario anche quando un tutore provvisorio cessa dall'incarico per la morte dell'interdicendo. Nel caso esaminato gli eredi dovevano poter ricostruire quanto amministrato e ottenere la restituzione dei beni ancora trattenuti dal gestore.
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