Codice civile
Art. 387 c.c. — Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le azioni reciproche relative alla tutela si prescrivono di regola in cinque anni dalla maggiore età o dalla morte del minore. Se cessazione e conto precedono tali eventi, il termine decorre dal provvedimento sul conto. Questa disciplina non si applica all'azione per pagare il residuo risultante dal conto definitivo.
Esempio pratico
Una pretesa risarcitoria per la gestione viene esaminata distinguendo la data della maggiore età da un eventuale precedente provvedimento sul conto e dall'azione per il saldo finale.