Codice civile
Art. 393 c.c. — Incapacità o rimozione del curatore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione
Testo dell'articolo
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il curatore dell’emancipato è soggetto alle incapacità dell’articolo 350 e alle cause e garanzie di rimozione dell’articolo 384. Occorre quindi accertare l’idoneità a svolgere l’ufficio e le specifiche ragioni che impediscono o rendono inadeguata la sua prosecuzione. La rimozione per negligenza non è automatica: segue le condizioni e le garanzie della norma richiamata.
Il rinvio all’ultimo comma storico dell’articolo 348 non fa rivivere la clausola discriminatoria abrogata. Per il rinvio all’articolo 350, il registro dei falliti abolito non consente un’esclusione perpetua collegata alla mancata cancellazione: si applicano i limiti costituzionali e il coordinamento con gli effetti della chiusura della procedura concorsuale. L’eventuale procedura pendente e la libera amministrazione del patrimonio richiedono una valutazione specifica, come nella scheda dell’articolo 350.
Esempio pratico
Il curatore trascura stabilmente l’amministrazione: il giudice verifica i presupposti dell’articolo 384 e lo ascolta secondo la disciplina richiamata. Una vecchia procedura già chiusa non sostituisce questo accertamento.
Note
Il rinvio al 348 non ripristina la clausola abrogata. Per il 350: registro storico abolito, limite della Corte cost. 39/2008 e art. 236 Codice della crisi; non affermata un’abrogazione espressa del n. 5. Applicazione a procedure pendenti e altri impedimenti da verificare concretamente.