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Codice civile

Art. 394 c.c. — Capacità dell'emancipato 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il minore emancipato compie da solo gli atti ordinari. Per riscuotere capitali, con idoneo impiego, e stare in giudizio occorre l'assistenza del curatore. Gli altri atti straordinari richiedono consenso del curatore e autorizzazione del giudice tutelare. In caso di conflitto si nomina un curatore speciale secondo il rinvio al 320.

Esempio pratico

L'emancipato affronta autonomamente una spesa ordinaria; per un atto straordinario coinvolge il curatore e richiede l'autorizzazione prevista.

Giurisprudenza

  • Parte processuale e assistenza del curatore

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 903, 1972 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nel giudizio è l'emancipato a essere parte e titolare del diritto di impugnare, con l'assistenza richiesta al curatore. Quest'ultimo non acquista per questa funzione il potere di far valere in proprio il diritto del minore come se fosse suo rappresentante generale.

    Fonte →

Note

Secondo periodo del terzo comma soppresso dalla riforma 2022. Nessuna attribuzione attuale al tribunale sulla base di quel periodo. Rimane la distinzione tra assistenza del curatore e rappresentanza del tutore.

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