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Codice civile

Art. 406 c.c. — Soggetti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Possono chiedere la misura il beneficiario e i soggetti richiamati dal 417; il beneficiario può attivarsi anche se minore, interdetto o inabilitato. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente coinvolti devono presentare ricorso o informare il pubblico ministero quando ne ravvisano i presupposti.

Esempio pratico

Un servizio sanitario rileva che una persona non riesce a gestire trattamenti e pagamenti essenziali: il responsabile valuta la domanda al giudice tutelare oppure la segnalazione al pubblico ministero.

Giurisprudenza

  • Partecipazione dei parenti nel procedimento di sostegno

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 451, 2024, Rv. 669818-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.

    Fonte →

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