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Codice civile

Art. 417 c.c. — Istanza d'interdizione o di inabilitazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La domanda può provenire dall’interessato, coniuge, convivente stabile, parenti e affini entro i gradi indicati, tutore, curatore o pubblico ministero. Per la persona sotto responsabilità genitoriale o con un genitore curatore opera la regola speciale del secondo comma.

Esempio pratico

Una sorella valuta un ricorso per il fratello adulto; per un diciassettenne ancora sotto responsabilità genitoriale, invece, viene verificata la legittimazione speciale del genitore o del pubblico ministero.

Giurisprudenza

  • Partecipazione dei parenti nel procedimento di sostegno

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 451, 2024, Rv. 669818-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.

    Fonte →

Note

Testo coordinato sulla nota ufficiale all’articolo 63 D.Lgs. 154/2013: responsabilità genitoriale al secondo comma. Il precedente 451/2024 riguarda il sostegno e si collega attraverso il rinvio del 406, non impone litisconsorzio necessario a tutti i parenti nell’interdizione. Coordinamento con art. 63 D.lgs. 154/2013 conservato; ripristinata la congiunzione letterale del primo comma.

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