Codice civile
Art. 429 c.c. — Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Interdizione e inabilitazione possono essere revocate quando viene meno la causa della misura. Il giudice tutelare vigila sulla sua persistenza e informa il pubblico ministero se ritiene cessati i presupposti; può essere predisposto il passaggio al sostegno.
Esempio pratico
La persona riacquista una capacità di gestione sufficiente: il tutore documenta il cambiamento per la domanda di revoca e il tribunale valuta se occorra un aiuto meno restrittivo.
Giurisprudenza
Revoca per cessazione successiva della causa
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2895, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La domanda di revoca verifica se la necessità della protezione persiste dopo la sentenza. Secondo il precedente segnalato, questo procedimento non serve a ripetere il giudizio sui presupposti originari già accertati: per contestare la decisione precedente occorrono i rimedi propri di quella decisione.
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Note
La revoca riguarda la cessazione successiva delle cause, con procedura coordinata al 473-bis.57 c.p.c.; non è riesame libero della sentenza originaria.