Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 429 c.c. — Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Interdizione e inabilitazione possono essere revocate quando viene meno la causa della misura. Il giudice tutelare vigila sulla sua persistenza e informa il pubblico ministero se ritiene cessati i presupposti; può essere predisposto il passaggio al sostegno.

Esempio pratico

La persona riacquista una capacità di gestione sufficiente: il tutore documenta il cambiamento per la domanda di revoca e il tribunale valuta se occorra un aiuto meno restrittivo.

Giurisprudenza

  • Revoca per cessazione successiva della causa

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2895, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La domanda di revoca verifica se la necessità della protezione persiste dopo la sentenza. Secondo il precedente segnalato, questo procedimento non serve a ripetere il giudizio sui presupposti originari già accertati: per contestare la decisione precedente occorrono i rimedi propri di quella decisione.

    Fonte →

Note

La revoca riguarda la cessazione successiva delle cause, con procedura coordinata al 473-bis.57 c.p.c.; non è riesame libero della sentenza originaria.

Articoli collegati