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Codice civile

Art. 432 c.c. — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il giudice può revocare l’interdizione e dichiarare l’inabilitazione se le condizioni sono migliorate senza restituire la piena capacità. Il passaggio diviene efficace con il giudicato, con la specifica tutela degli atti ordinari compiuti dopo la pubblicazione.

Esempio pratico

La situazione migliora e non serve più la tutela piena, ma resta necessaria assistenza per gli atti straordinari: il giudice valuta il passaggio all’inabilitazione e la sua decorrenza.

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