Codice civile
Art. 438 c.c. — Misura degli alimenti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli alimenti servono a chi è in bisogno e non può mantenersi. Sono commisurati alle necessità della persona e alle risorse di chi paga, nei limiti di quanto necessario alla vita tenendo conto della posizione sociale.
Esempio pratico
Una persona richiede un assegno ma dispone di entrate insufficienti: il giudice valuta bisogni essenziali, risorse proprie e possibilità dell’obbligato, senza usare automaticamente il precedente tenore di vita.
Giurisprudenza
Condizioni economiche mutate nel corso del giudizio
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10490, 2025, Rv. 675365-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).
Fonte →