Codice civile
Art. 463-bis c.c. — Sospensione dalla successione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo III — Dell’indegnità
Testo dell'articolo
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’indagine per omicidio volontario o tentato dei familiari indicati sospende il soggetto dalla successione e comporta la nomina di un curatore. La sospensione dura sino all’archiviazione o al proscioglimento definitivo; condanna o patteggiamento comportano l’esclusione secondo il 463.
Esempio pratico
Il coniuge superstite viene iscritto come indagato per il tentato omicidio dell’altro coniuge: il PM comunica l’iscrizione, compatibilmente con la segretezza, per l’attivazione della sospensione e della curatela.
Note
Sospensione collegata all’indagine per i reati e rapporti familiari indicati, con curatore del 528; cessazione o esclusione secondo le fasi espressamente previste. Fonte coordinatrice articolo 5 legge 4/2018, che introduce anche il 537-bis c.p.p.