Codice civile
Art. 464 c.c. — Restituzione dei frutti
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo III — Dell’indegnità
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi è escluso come indegno deve restituire i frutti ricevuti dopo l’apertura della successione. La norma specifica l’obbligo relativo ai frutti e si coordina con la restituzione dei beni e le altre regole applicabili.
Esempio pratico
Il soggetto poi escluso per indegnità ha incassato canoni dell’immobile ereditario dopo la morte: si ricostruiscono gli incassi per la restituzione dei frutti.