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Art. 464 c.c. — Restituzione dei frutti 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo III — Dell’indegnità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi è escluso come indegno deve restituire i frutti ricevuti dopo l’apertura della successione. La norma specifica l’obbligo relativo ai frutti e si coordina con la restituzione dei beni e le altre regole applicabili.

Esempio pratico

Il soggetto poi escluso per indegnità ha incassato canoni dell’immobile ereditario dopo la morte: si ricostruiscono gli incassi per la restituzione dei frutti.

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