Codice civile
Art. 48 c.c. — Curatore dello scomparso
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando una persona è scomparsa dal luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno notizie, il tribunale può adottare misure per conservarne il patrimonio. Può nominare un curatore per le attività indicate e disporre altri interventi necessari.
La richiesta può provenire dagli interessati, dai presunti successori legittimi o dal pubblico ministero. Non è necessario attendere il termine richiesto per la dichiarazione di assenza: qui si affronta una necessità di protezione. Se c’è un rappresentante legale non si nomina il curatore; se c’è un procuratore, il tribunale interviene solo per gli atti che non può compiere. Il curatore non è un erede e la nomina non dimostra la morte della persona. Poteri e limiti dipendono dalla norma e dal provvedimento.
Esempio pratico
Una persona scompare lasciando un immobile e una controversia che richiede difesa. Gli interessati possono chiedere al tribunale competente misure di conservazione e, se necessario, la nomina del curatore senza trattare già il patrimonio come un’eredità aperta.
Giurisprudenza
Notifica al curatore e successivo accertamento della morte
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 11182, Rv. 661131-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla.
Fonte →Atto personalissimo: consenso alla trascrizione del matrimonio
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2929, Rv. 673946-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di matrimonio canonico, la trascrizione tardiva può avvenire, a norma dell'art. 8, comma 6, della l. n. 121 del 1985, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga, ma tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa, né può ricostruirsi il consenso presunto dello stesso, attribuendo efficacia alla mancata risposta alle comunicazioni inviate al suo indirizzo dopo la dichiarazione della scomparsa ovvero facendo riferimento ad elementi privi del requisito dell'attualità.
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