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Codice civile

Art. 50 c.c. — Immissione nel possesso temporaneo dei beni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando la sentenza di assenza è eseguibile, il tribunale può aprire gli atti di ultima volontà. Chi sarebbe erede se la persona fosse morta alla data dell’ultima notizia, o i rispettivi eredi, può chiedere il possesso temporaneo dei beni.

Anche chi avrebbe altri diritti dipendenti dalla morte può chiederne l’esercizio temporaneo. Chi sarebbe liberato da un’obbligazione può chiedere l’esonero provvisorio, con l’eccezione delle obbligazioni alimentari richiamate. Per queste misure occorre la cauzione stabilita dal tribunale; se non può essere prestata, possono essere disposte altre cautele. Non si tratta di un trasferimento definitivo per successione: la persona può essere ancora viva. Prima di amministrare o disporre dei beni bisogna considerare anche gli articoli successivi, che regolano inventario, poteri e conseguenze del ritorno dell’assente.

Esempio pratico

Dopo la dichiarazione di assenza, una figlia che sarebbe erede alla data dell’ultima notizia chiede il possesso temporaneo dei beni. Non può considerarli già definitivamente propri: deve ottenere il provvedimento e rispettare cauzione, cautele e regole di gestione.

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