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Codice civile

Art. 49 c.c. — Dichiarazione di assenza 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Nel testo vigente si può chiedere la dichiarazione di assenza dopo un anno dal giorno dell’ultima notizia della persona. Possono farlo i presunti successori legittimi e chi ragionevolmente ritiene di avere sui suoi beni diritti dipendenti dalla morte.

La competenza territoriale si individua secondo l’articolo 48. La scadenza dell’anno non produce da sola l’assenza: serve una domanda e la decisione del tribunale. Non equivale inoltre alla dichiarazione di morte presunta, che ha presupposti e conseguenze differenti. La dichiarazione di assenza permette di attivare gli effetti provvisori del capo, fra cui l’immissione nel possesso temporaneo. Per eventuali misure urgenti di conservazione del patrimonio resta rilevante l’articolo 48.

Esempio pratico

L’ultima notizia documentata di una persona risale al 1° marzo 2025. Una volta trascorso un anno, i soggetti legittimati possono chiedere la dichiarazione di assenza: il decorso del tempo, da solo, non li rende proprietari dei beni.

Note

Normattiva: testo in vigore dal 18 dicembre 2025. La precedente durata di due anni non è riprodotta nel testo vigente.

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