Codice civile
Art. 480 c.c. — Prescrizione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni. Di regola il termine parte dalla morte; per istituzione condizionale parte dal verificarsi della condizione e per filiazione giudizialmente accertata dal giudicato. È previsto un caso speciale per i chiamati ulteriori dopo un acquisto dei precedenti poi venuto meno.
Esempio pratico
La filiazione viene accertata con sentenza definitiva molti anni dopo la morte: si individua il dies a quo speciale, senza applicare meccanicamente quello ordinario.
Giurisprudenza
Eccezione di prescrizione nel giudizio di divisione
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 23637, 2025, Rv. 676018-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa sì che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.
Fonte →Riconoscimento della partecipazione e rinuncia alla prescrizione
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 23637, 2025, Rv. 676018-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La rinuncia alla prescrizione, a norma dell'art. 2937, comma 3, c.c., può risultare anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo; per l'effetto, con riguardo alla prescrizione del diritto di un coerede all'accettazione della eredità, la suddetta rinuncia tacita, da parte dell'altro coerede, è configurabile nel suo riconoscimento del diritto del primo a partecipare alla divisione dell'eredità.
Fonte →
Note
Prescrizione decennale, condizione, giudicato sulla filiazione e chiamati ulteriori hanno presupposti distinti. Le due massime di 23637/2025 hanno Rv diversi e concernono, rispettivamente, efficacia dell’eccezione comune e rinuncia alla prescrizione.