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Codice civile

Art. 481 c.c. — Fissazione di un termine per l'accettazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine per la scelta del chiamato. Se il termine scade senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare; il procedimento non decide con giudicato ogni controversia sul titolo successorio.

Esempio pratico

Un chiamato ulteriore chiede di sollecitare la decisione del primo: prima di dedurre la perdita del diritto verifica se il destinatario abbia già accettato tacitamente.

Giurisprudenza

  • Finalità sollecitatoria senza giudicato sul titolo

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 28666, 2024, Rv. 672811-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.

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  • Accettazione anteriore e scadenza del termine

    Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 1735, 2024, Rv. 669824-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).

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  • Chiamato possessore e termine speciale per l’inventario

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15587, 2023, Rv. 667968-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di successioni per causa di morte, l'"actio interrogatoria" di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario.

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Note

Termine giudiziale sollecitatorio distinto da prescrizione e dal trimestre del possessore. Mancata scelta non elimina un’accettazione precedente; il procedimento non decide con giudicato ogni conflitto sul titolo.

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