Codice civile
Art. 492 c.c. — Garanzia
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Su richiesta dei creditori o di altri interessati, l’erede deve prestare una garanzia idonea per le categorie di valori indicate: beni mobili inventariati, frutti degli immobili e prezzo residuo dopo il pagamento dei creditori ipotecari.
Esempio pratico
Un creditore chiede garanzia per i mobili dell’inventario e per i canoni riscossi: si individua l’importo garantito e uno strumento concretamente idoneo.