Codice civile
Art. 525 c.c. — Revoca della rinunzia
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VII — Della rinunzia all’eredità
Testo dell'articolo
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo una rinuncia valida è ancora possibile accettare finché il diritto non è prescritto e nessun altro chiamato abbia già acquistato l’eredità. Restano protette le ragioni dei terzi. La verifica riguarda quindi delazione ancora disponibile, acquisti altrui e forma dell’atto successivo; non basta chiamare revoca una dichiarazione priva dei requisiti necessari.
Esempio pratico
Il rinunciante cambia idea: prima di procedere controlla se un altro chiamato abbia già accettato e se il diritto sia ancora esercitabile.
Giurisprudenza
Prima della rinuncia va esclusa un’accettazione già intervenuta
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15301, 2025, Rv. 674850-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
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Note
Il testo consente successiva accettazione nei limiti indicati. La pagina Brocardi presenta orientamenti sulla forma non uniformi: 37927/2022 e 21014/2011 da un lato, 6070/2012 e 16913/2011 dall’altro. Nessuna soluzione universale è ricavata da quei soli estratti. La massima ufficiale 15301/2025 riguarda invece l’inefficacia della rinuncia dopo accettazione già compiuta dal rappresentante.