Codice civile
Art. 524 c.c. — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VII — Della rinunzia all’eredità
Testo dell'articolo
Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I creditori personali di chi rinuncia con loro danno possono chiedere autorizzazione ad accettare in suo nome e luogo, anche senza frode. La tutela serve soltanto a soddisfare i loro crediti sui beni ereditari e non fa del creditore un erede per ogni effetto. Il diritto si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.
Esempio pratico
Il debitore privo di beni rinuncia a un’eredità attiva: il creditore valuta danno, autorizzazione e recupero limitato al proprio credito.
Giurisprudenza
Impugnazione del creditore e precedente accettazione
Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 1735, 2024, Rv. 669824-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Fonte →Pregiudizio dei creditori personali del rinunciante
Corte di cassazione, sez. VI-2 civile, n. 8519, 2016, Rv. 639634 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La tutela del creditore dipende dal rischio concreto di non essere soddisfatto a seguito della rinuncia. Nel valutare il pregiudizio rileva se il patrimonio personale del debitore appare insufficiente al momento dell’azione; non è necessario dimostrare che la scelta successoria fosse fraudolenta.
Fonte →
Note
La rassegna annuale 2016 verifica il principio del danno ai creditori e il Rv a sei cifre 639634; nessun suffisso né data completa aggiunti. Il distinto giudicato sui presupposti della rinuncia non risolve una precedente accettazione.