Codice civile
Art. 588 c.c. — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La qualità di erede o legatario dipende dal contenuto e dall’intento della disposizione, non dal nome usato. L’universalità o una quota del patrimonio attribuisce qualità di erede. Anche beni determinati possono rappresentare una quota, se questa era la volontà del testatore.
Esempio pratico
Il testatore attribuisce a una persona determinati immobili: non basta la lista dei beni per stabilire che sia legataria. Si verifica se quegli immobili sono stati assegnati come quota del patrimonio.
Giurisprudenza
Qualità di erede o legatario nella designazione assicurativa
Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 10382, 2026, Rv. 677590-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l'individuazione quali beneficiari degli "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l'effettiva volontà del testatore, l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva qualificato legatarie e non eredi testamentarie, così negando loro il diritto all'indennizzo, le sorelle del contraente alle quali nel testamento venivano devoluti, nell'ambito della "disponibile" residua, al netto della totalità di beni già assegnati ai figli, soltanto i "rimanenti contanti").
Fonte →Nullità di un legato e istituzione di erede ex re certa
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 8319, 2024, Rv. 670865-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.
Fonte →
Note
Massime ufficiali sul 588 in contesti distinti: assicurazione con diritti inter vivos e sorte dei beni dopo nullità del legato. Nessuna qualità ereditaria ricavata dalla sola denominazione.