Codice civile
Art. 587 c.c. — Testamento
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testamento è un atto revocabile con cui una persona dispone per il tempo successivo alla propria morte. Può riguardare tutto o parte del patrimonio e può contenere le disposizioni non patrimoniali ammesse dalla legge, anche senza attribuzioni economiche. Interpretazione e forma devono rispettare la volontà personale del testatore.
Esempio pratico
Il disponente redige un atto nella forma testamentaria che contiene soltanto una disposizione non patrimoniale consentita dalla legge: l’assenza di legati non basta a renderla inefficace.
Giurisprudenza
Volontà testamentaria ed elementi esterni alla scheda
Corte di cassazione, sez. II civile, n. 25521, 2023, Rv. 668928-02 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Quando il testo non permette di comprendere con certezza l’intenzione del disponente, il giudice può utilizzare elementi della sua vita e delle sue condizioni personali per chiarire il significato delle disposizioni. Gli elementi esterni intervengono in via sussidiaria e devono essere riferibili al testatore.
Fonte →
Note
Interpretazione: principio 25521/2023 da rassegna annuale ufficiale, Rv 668928-02 riscontrato; data completa non verificata, non presentato come massima integrale.