Codice civile
Art. 557 c.c. — Soggetti che possono chiedere la riduzione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La riduzione spetta ai legittimari e ai loro eredi o aventi causa. Finché il donante vive, il legittimario non può rinunciare a quella tutela, neppure approvando la donazione. Dopo la morte una rinuncia può risultare da una volontà inequivoca, ma l’esecuzione del testamento non la implica necessariamente.
Esempio pratico
Il figlio firma, mentre il genitore vive, un assenso a una donazione lesiva: quell’assenso non gli impedisce, dopo la morte, di valutare la riduzione.
Giurisprudenza
Esecuzione del testamento e rinuncia alla riduzione
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 12764, 2025, Rv. 674566-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).
Fonte →Nullità della rinuncia pattizia alla successione futura
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 366, 2024, Rv. 669920-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
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