Codice civile
Art. 591 c.c. — Casi d'incapacità
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo II — Della capacità di disporre per testamento
Testo dell'articolo
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Può testare chi non è incapace secondo la legge. Sono esclusi minori e interdetti per infermità mentale; è impugnabile anche il testamento di chi era concretamente incapace di intendere e volere quando lo fece. Il termine è cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni, non automaticamente dalla morte. L’amministrazione di sostegno richiede verifica concreta e del decreto.
Esempio pratico
Un testatore sottoposto ad amministrazione di sostegno dispone dei beni: si esaminano capacità al momento dell’atto e limitazioni motivate, senza presumere né incapacità automatica né validità perché gestiva le spese quotidiane.
Giurisprudenza
Esclusione di persone care e prova dell’incapacità
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 9534, 2025, Rv. 674600-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento, l'esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento non è di per sé indice di incapacità se non associata ad anomalie, incoerenze della scheda o altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante, la quale può essere comunque esclusa dal giudice sulla base di altri elementi maggiormente significativi, il cui accertamento è incensurabile se sorretto da motivazione adeguata.
Fonte →Presunzioni e prova del lucido intervallo
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 20961, 2025, Rv. 675695-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
Fonte →Capacità di gestire somme e capacità testamentaria
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1396, 2026, Rv. 676786-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).
Fonte →Limiti motivati e impossibilità del testamento assistito
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 2648, 2026, Rv. 677445-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
Fonte →
Note
Capacità al momento del testamento; prescrizione dall’esecuzione, non dalla morte. Amministrazione di sostegno: valutazione concreta e motivata; esclusa la necessaria assistenza nel testamento personale.