Codice civile
Art. 614 c.c. — Verbale di consegna
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali
Testo dell'articolo
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’autorità che riceve il testamento redige il verbale e cura l’invio tramite l’amministrazione competente; gli originali sono poi destinati agli archivi notarili indicati, compreso quello del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
Esempio pratico
L’autorità riceve l’originale dal comandante e verbalizza la consegna, avviando la trasmissione agli archivi.
Note
La citazione conserva denominazioni ministeriali storiche. Prima di un adempimento concreto va individuato il canale dell’amministrazione competente attuale; nessun recapito o ufficio contemporaneo è stato inventato sulla base del solo nome storico.