Codice civile
Art. 616 c.c. — Testamento a bordo di aeromobile
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali
Testo dell'articolo
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Durante il viaggio aereo valgono, con gli adattamenti indicati, le regole del testamento a bordo di nave. Riceve il comandante; sono previsti uno o, quando possibile, due testimoni, le autorità aeronautiche e l’annotazione sul giornale di rotta.
Esempio pratico
Un passeggero testa durante il viaggio: il comandante applica le formalità adattate, senza considerare sufficiente una dichiarazione orale.
Note
La citazione conserva denominazioni ministeriali storiche. Prima di un adempimento concreto va individuato il canale dell’amministrazione competente attuale; nessun recapito o ufficio contemporaneo è stato inventato sulla base del solo nome storico.