Codice civile
Art. 613 c.c. — Consegna
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali
Testo dell'articolo
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il comandante consegna gli originali secondo il porto di approdo: all’autorità consolare in porto estero nei casi previsti, oppure all’autorità marittima al ritorno in Italia. Le consegne e le ricevute vanno annotate con le modalità indicate.
Esempio pratico
Dopo aver consegnato un originale al consolato, al rientro si consegna quello rimasto all’autorità marittima con le annotazioni richieste.
Note
Il testo conserva Regno come denominazione storica del territorio italiano. Le condizioni del viaggio o del servizio e il momento da cui decorrono i tre mesi sono quelli della singola forma; la terminologia storica non crea una diversa destinazione territoriale.