Codice civile
Art. 621 c.c. — Pubblicazione del testamento segreto
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione III — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Testo dell'articolo
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il notaio apre e pubblica il testamento segreto appena sa della morte del testatore, applicando le formalità richiamate del 620. Un interessato può chiedere al tribunale un termine per apertura e pubblicazione.
Esempio pratico
Il notaio custodisce il plico e riceve notizia documentata della morte: procede all’apertura e al verbale previsto.
Note
La pagina del codice mostra giudice di pace, ma l’articolo 27, comma 2, D.Lgs. 116/2017 sostituisce le parole tribunale del circondario e tribunale con effetto differito. L’articolo 32, comma 3, vigente, e il 5 D.L. 100/2026 rinviano l’entrata in vigore al 31 ottobre 2027. Al controllo del 7 ottobre 2026 è competente il tribunale: il testo operativo ripristina espressamente le parole anteriori sulla base delle disposizioni ufficiali, senza presentare l’interpolazione come mera citazione della pagina del codice. Conservato tribunale: il passaggio al giudice di pace è differito al 31 ottobre 2027 dal coordinamento già documentato degli artt. 27 e 32 D.lgs. 116/2017 e della successiva proroga. La riproduzione anticipata non determina l’efficacia temporale.