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Codice civile

Art. 651 c.c. — Legato di cosa dell'onerato o di un terzo 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

II legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il legato di un bene dell’onerato o di un terzo è normalmente nullo. Diventa valido se dal testamento o da altro scritto del testatore risulta che questi conosceva l’altrui proprietà: l’onerato deve procurare il bene e trasferirlo, ma può pagare il giusto prezzo. È valido anche se il bene, inizialmente altrui, appartiene al testatore alla morte.

Esempio pratico

Il testatore indica per iscritto che il quadro appartiene a un amico: si verifica l’obbligo dell’onerato di procurarlo e la facoltà di pagarne il valore.

Giurisprudenza

  • Giusto prezzo facoltativo e impossibilità non imputabile

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 16593, 2026, Rv. 679118-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.c., obbliga l'onerato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario oppure a pagarne al legatario il giusto prezzo, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo; l'obbligazione di pagamento del controvalore ha natura facoltativa e, in caso di impossibilità di adempimento per causa non imputabile all'onerato, questi è liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo, il quale, peraltro, non può essere determinato con riferimento alla data di apertura della successione, ma al momento della liquidazione, trattandosi, infatti, di un'obbligazione di valore, non avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro.

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  • Legato di cosa litigiosa e credito al trasferimento

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 8969, 2026, Rv. 677981-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di successioni, il legato di res litigiosa, disposto anche mediante testamento olografo, integra un legato di cosa altrui ex art. 651 c.c. ed ha efficacia obbligatoria, in quanto il legatario, all'apertura della successione, non acquista la proprietà del bene attribuitogli, ma solo il diritto di conseguirne il trasferimento dal terzo, allorché il diritto oggetto del legato sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei successori a titolo particolare che in un testamento olografo il de cuius aveva nominato "al fine di proseguire il giudizio" trasferendogli "ogni titolarità sul giudizio in corso").

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Note

16593/2026 distingue la prestazione principale dal prezzo facoltativo e fissa la liquidazione come momento del valore. 8969/2026 riguarda cosa litigiosa: efficacia obbligatoria, non proprietà immediata.

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