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Codice civile

Art. 673 c.c. — Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il legato non opera se la cosa è interamente perita mentre il testatore era vivo. Dopo la morte, l’obbligo si estingue se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile all’onerato.

Esempio pratico

La cosa determinata viene distrutta fortuitamente dopo l’apertura: si controlla la causa e l’assenza di imputabilità.

Giurisprudenza

  • Giusto prezzo facoltativo e impossibilità non imputabile

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 16593, 2026, Rv. 679118-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.c., obbliga l'onerato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario oppure a pagarne al legatario il giusto prezzo, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo; l'obbligazione di pagamento del controvalore ha natura facoltativa e, in caso di impossibilità di adempimento per causa non imputabile all'onerato, questi è liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo, il quale, peraltro, non può essere determinato con riferimento alla data di apertura della successione, ma al momento della liquidazione, trattandosi, infatti, di un'obbligazione di valore, non avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro.

    Fonte →

Note

Massima 16593/2026, Rv. 679118-02, collocata anche qui con collegamento sistematico dichiarato al 651; non assunta come regola per ogni legato di denaro.

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