Codice civile
Art. 652 c.c. — Legato di cosa solo in parte del testatore
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il testatore possiede soltanto una quota o un diritto sulla cosa, il legato vale entro quel limite. Può riguardare l’intera cosa quando la volontà di attribuirla tutta risulta nelle forme richiamate dal 651.
Esempio pratico
Il testatore possiede metà di un appartamento e lo lascia senza precisazioni: il lascito non trasferisce automaticamente la metà altrui.