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Art. 658 c.c. — Legato di credito o di liberazione da debito 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il legato di un credito o della liberazione da un debito vale per quanto ancora esiste alla morte. L’erede deve consegnare i titoli del credito che possiede; non deve ricreare un credito già estinto.

Esempio pratico

Il testatore lascia un credito di ventimila euro ma ne ha già incassati dodicimila: il lascito riguarda il residuo.

Giurisprudenza

  • Liberazione e riduzione a favore del legittimario

    Corte di cassazione, sez. II civile, n. 23404, 2022, Rv. 665256-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il legato che libera il debitore estingue l’obbligazione mediante riunione delle posizioni di creditore e debitore dalla morte, senza la comunicazione richiesta per la remissione fra vivi. Se il legittimario ottiene la riduzione, quell’effetto viene meno per il futuro nei suoi confronti e il credito può essere assegnato alla sua porzione.

    Fonte →

Note

23404/2022 riscontrato nella rassegna annuale: principio originale, non massima integrale. Data completa e tipo non verificati ufficialmente; riduzione ed effetti relativi al legittimario distinti dall’estinzione iniziale.

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