Codice civile
Art. 659 c.c. — Legato a favore del creditore
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un lascito al proprio creditore non si presume destinato a pagare il debito se il testamento non lo menziona. Occorre interpretare la disposizione per stabilire se attribuisca un vantaggio aggiuntivo oppure abbia funzione solutoria.
Esempio pratico
Il dipendente creditore di retribuzioni riceve un lascito senza riferimento al debito: non lo si sottrae automaticamente dal credito.
Giurisprudenza
Funzione solutoria desumibile dalla scheda
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 706, 1990 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La destinazione del lascito a soddisfare un debito può risultare dalle espressioni del testatore anche senza una menzione formalmente esplicita. Una volta accertato tale intento, occorre confrontare credito e attribuzione per stabilire quale parte dell’obbligazione sia effettivamente coperta.
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