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Art. 657 c.c. — Legato di cosa acquistata dal legatario 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686.

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se dopo il testamento il beneficiario acquista il bene dal testatore, il legato non produce effetto. È inefficace anche se lo riceve gratuitamente dall’onerato o da un terzo. Per l’acquisto oneroso da questi ultimi può spettare il rimborso del prezzo, ma solo nelle condizioni del 651.

Esempio pratico

Il legatario compra il quadro dal terzo: prima di chiedere il rimborso deve provare i presupposti del legato consapevole di cosa altrui.

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