Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 66 c.c. — Prova dell'esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La persona dichiarata morta presunta che ritorna, o della quale è provata l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano. Per quelli venduti può ottenere il prezzo ancora dovuto oppure i beni acquistati con quel prezzo: la norma non garantisce sempre la restituzione del bene originario.

Può chiedere le obbligazioni considerate estinte dall’articolo 63, secondo comma. Se si prova invece la data della morte effettiva, operano i diritti degli eredi o legatari a quella data. Prescrizione e usucapione restano comunque salve.

Esempio pratico

Il rientrato trova un terreno venduto e il relativo prezzo ancora da pagare: può conseguire il prezzo dovuto. Se il ricavato è stato investito in un altro bene, può far valere la regola su quel bene.

Articoli collegati