Codice civile
Art. 67 c.c. — Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo una dichiarazione di morte presunta, la legge permette sempre di accertare che la persona esiste oppure di stabilire la sua morte effettiva. Possono agire il pubblico ministero e qualunque interessato.
L’accertamento deve svolgersi in contraddittorio con tutti coloro che furono parti del giudizio di morte presunta. La possibilità di agire sempre riguarda la dichiarazione o l’accertamento dello stato; non cancella le regole sulla prescrizione o sull’usucapione dei diritti patrimoniali.
Esempio pratico
Arrivano prove che la persona dichiarata morta presunta è viva. Un interessato chiede la dichiarazione di esistenza, coinvolgendo tutte le parti del precedente giudizio.