Codice civile
Art. 660 c.c. — Legato di alimenti
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Salvo diversa volontà del testatore, il legato di alimenti comprende le somministrazioni previste dal 438 e richiede lo stato di bisogno. Non equivale automaticamente a una rendita fissa indipendente dalle condizioni del beneficiario.
Esempio pratico
Il beneficiario dispone di mezzi sufficienti: si verifica se manchi il bisogno o se il testatore abbia previsto un trattamento diverso.
Giurisprudenza
Bisogno come presupposto degli alimenti
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 6772, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando il testatore non ha previsto un trattamento diverso, la prestazione alimentare richiede una concreta insufficienza dei mezzi del beneficiario. Il richiamo alle necessità di vita serve a misurare la prestazione, ma non elimina il presupposto del bisogno.
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