Codice civile
Art. 683 c.c. — Testamento posteriore inefficace
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione V — Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Testo dell'articolo
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La revoca contenuta nel testamento successivo resta efficace anche se il nuovo beneficiario è premorto, incapace, indegno o rinunciante. La caduta della nuova attribuzione non fa rivivere da sola quella revocata.
Esempio pratico
Il nuovo erede rinuncia: non per questo torna automaticamente efficace la vecchia istituzione revocata.
Giurisprudenza
Inefficacia del nuovo lascito e revoca conservata
Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 8031, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il mantenimento della revoca può comprendere ulteriori cause di mancato effetto del nuovo lascito, purché riferite alla posizione del destinatario. Non va invece esteso indistintamente a ragioni che colpiscono il documento revocatorio stesso, come la cancellazione dell’olografo.
Fonte →
Note
La rielaborazione 8031/2019 riguarda limiti dell’inefficacia riferita al beneficiario e distingue la cancellazione del documento revocatorio.