Codice civile
Art. 682 c.c. — Testamento posteriore
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione V — Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Testo dell'articolo
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un testamento successivo privo di revoca espressa elimina soltanto le disposizioni anteriori incompatibili. Le altre possono convivere con quelle nuove.
Esempio pratico
Il nuovo testamento modifica un legato ma non l’istituzione di erede: si confrontano le disposizioni senza annullare tutto il documento precedente.
Giurisprudenza
Revoca della dispensa dall’imputazione
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 3352, 2024, Rv. 670526-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).
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