Codice civile
Art. 692 c.c. — Sostituzione fedecommissaria
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria
Testo dell'articolo
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La sostituzione fedecommissaria è ammessa soltanto nello schema assistenziale previsto: genitori, ascendenti in linea retta o coniuge istituiscono il figlio, discendente o coniuge interdetto con obbligo di conservare e restituire alla morte a chi lo ha assistito sotto vigilanza del tutore. Vale anche per il minore nelle condizioni specifiche. Negli altri casi è nulla.
Esempio pratico
Un genitore lascia beni al figlio interdetto e poi all’ente che lo cura: occorre verificare tutti i presupposti, non soltanto la finalità affettiva.
Giurisprudenza
Usufrutto e nuda proprietà simultanei
Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 25698, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Attribuire direttamente l’usufrutto a una persona e la proprietà spogliata del godimento a un’altra non significa necessariamente imporre una restituzione successiva fra istituiti. Se entrambi ricevono immediatamente dal testatore, l’unificazione alla fine dell’usufrutto deriva dall’espansione della proprietà, non da una seconda successione disposta fra loro.
Fonte →
Note
Testo vigente: schema assistenziale tassativo, interdizione e tempi del procedimento, nessuna assimilazione automatica all’amministrazione di sostegno. I precedenti sulla precedente formulazione non sono usati come regola attuale.