Codice civile
Art. 693 c.c. — Diritti e obblighi dell'istituito
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria
Testo dell'articolo
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’istituito gode dei beni fedecommissari, li amministra e può agire in giudizio per essi; può innovarli per utilizzarli meglio. Si applicano, quando compatibili, le regole dell’usufruttuario.
Esempio pratico
Una miglioria rende più utile il fondo: si distingue l’innovazione consentita dall’alienazione che richiede il regime del 694.
Note
Comma abrogato dalla L. 151/1975 escluso dal testo operativo; rimangono godimento, amministrazione, innovazioni e rinvio compatibile all’usufruttuario.