Codice civile
Art. 705 c.c. — Apposizione di sigilli e inventario
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari
Testo dell'articolo
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando fra i chiamati vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l’esecutore deve curare sigilli e inventario con la partecipazione o il previo invito dei chiamati. Se tutti i chiamati sono persone giuridiche private senza scopo di lucro o enti del Terzo settore, possono dispensarlo prima dell’accettazione con dichiarazione formale unanime e idonea garanzia per i debiti.
Esempio pratico
Due enti non lucrativi sono gli unici chiamati: la dispensa richiede la dichiarazione di entrambi davanti al cancelliere o al notaio e una garanzia adeguata.
Note
Il terzo comma, vigente dal 3 agosto 2024, consente una dispensa solo alle condizioni cumulative espresse. Resta fermo l’art. 473.