Codice civile
Art. 725 c.c. — Prelevamenti
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il donatario conferisce il valore della donazione anziché il bene, o un erede deve imputare debiti alla sua quota, gli altri effettuano prelevamenti proporzionati alle proprie quote. Si usano, quando possibile, beni dello stesso tipo e qualità di quelli non restituiti.
Esempio pratico
Un figlio conserva l’immobile donato e ne imputa il valore: l’altro effettua il prelevamento dovuto sui beni residui prima della divisione finale.
Giurisprudenza
Valutazione dei beni oggetto di prelevamento
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 12068, 2024, Rv. 671485-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
I beni prelevati dai coeredi non donatari, a seguito della collazione per imputazione, vanno valutati all’apertura della successione. Il criterio serve a pareggiare il trattamento rispetto alle donazioni, prima della divisione del residuo.
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